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DECRETO
LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
"Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES".
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA
la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE,
dal CEEP e dalla CES;
VISTA
la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato
A;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 gennaio 2000;
SULLA
PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
Definizioni
- Nel
rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno
o a tempo parziale.
- Ai
fini del presente decreto legislativo si intende:
- per
"tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo
13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni,
o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;
- per
"tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore
a quello indicato nella lettera a);
- per
"rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale"
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista
in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
- per
"rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale"
quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa
sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
- per
"lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
- I
contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati
dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l’assistenza
dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo
nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro
a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità
indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare
le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa
ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere retributivo
della stessa.
4.
Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230,
e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto
a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art.
2
Forma
e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
- Il
contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta
ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il datore
di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante
invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione
dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, il datore di
lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali,
ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni
a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
- Nel
contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione
della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo
3, comma 7.
Art.3
Modalità
del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro
straordinario, clausole elastiche
- Il
datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi
2, 3, 4 e 6.
2.
Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo
1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
- il
numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione
di anno; ove la determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo
territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite stabilito
dal contratto collettivo nazionale;
- il
numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola
giornata lavorativa;
- le
causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere
ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In
attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo
restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare
è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell’orario
di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese
e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
- L’effettuazione
di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso
del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce
infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento.
4.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie,
salva la facoltà per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare
una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria
globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In
alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma
2 lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari
sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente
mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione
dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.
5.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito
lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione
alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica
la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti
a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di
cui all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti
dalla legge 27 novembre 1998, n.409, si intendono riproporzionati in
relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6.
Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione
del 50 per cento sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto
per esse dovuta. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma
3, possono elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresì
stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale,
su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio
orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto
in via non meramente occasionale.
7.
Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno,
i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal
datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole
elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle
quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a
quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell’articolo
2, comma 2.
8.
L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in
favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento
del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta
altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della
retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da contratti
collettivi di cui al medesimo comma 7.
9.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto
di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione,
della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di
esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.
10.
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando
alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute
certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità
di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La
denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi
almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere
altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore
di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri
e le modalità per l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel
caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare
ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato
il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare
al preavviso.
11.
Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma
9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di
cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
12.
A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del
datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto
di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto
in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa
a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13.
L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie,
come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al
comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a
tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni
a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi
di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato,
possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre
ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione
vigente.
14.
I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di mediazione
fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli
4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti
a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale,
puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro.
Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce
comportamento valutabile ai fini dell’applicazione della norma di cui
al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15.
Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al
comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare
nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti
sino alla scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore
ad un anno.
Art.
4
Principio
di non discriminazione
- Fermi
restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve
ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo
pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso
livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare
a tempo parziale.
- L’applicazione
del principio di non discriminazione comporta che:
- il
lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore
a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo
della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle
ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione
del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie
professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative
di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso
ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze
indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro;
i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare
la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione
del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga
con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
- il
trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in
ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare
per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo
dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto
individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo
1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo
parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile,
sia effettuata in misura più che proporzionale.
Art.
5
Tutela
ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
- Il
rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto
di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante
da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato
dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale
aziendale nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione
si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
- In
caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro
è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site
entro 100 km. dall’unità produttiva interessata dalla programmata
assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti
rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione,
dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni,
il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere
fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi
familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità
di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione
della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
- In
caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro
è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente
con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello
stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione
le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto
dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato,
il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato.
I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere
ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione
di cui al primo periodo del presente comma.
4.
I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto
dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata
in relazione alla durata dell’orario previsto dal contratto di lavoro
a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori
e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano
ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni
con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli
organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati
nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Art.
6
Criteri
di computo dei lavoratori a tempo parziale
- In
tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico,
i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo
dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo
pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1, con arrotondamento
all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
- Ai
soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i
lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale
che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art.
7
Applicabilità
nel settore agricolo
- Le
modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con
riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di
consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione
della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale,
sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Art.
8
Sanzioni
- Nel
contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta
a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa
la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo 2725 del codice
civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale
del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura
sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni
dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla
data suddetta.
- L’eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni
di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto
di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l’omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali
di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento
alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma
7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare
delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua
necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché
delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la
data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi
i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione
di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da
liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento
del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto
un clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni
di cui all’articolo 3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria,
le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere
risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di
arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
cui all’articolo 1, comma 3.
- In
caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza
di cui all’articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento
del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della
retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta
a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto
passaggio.
- La
mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui
all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore
interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono
versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art.
9
Disciplina
previdenziale
- La
retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo
dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale,
si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario
normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per
il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
- Gli
assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale
per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa
settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore.
A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro.
In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero
delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare
l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del testo unico
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente
dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato testo unico è sostituito
dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui
non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2.".
- La
retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale
è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione
collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione
alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in
ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo
dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita
con le modalità di cui al comma 1.
- Nel
caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione
dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario
effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a
tempo parziale.
Art.
10
Disciplina
del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
- Ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove
non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute
negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando
quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare,
dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Art.
11
Abrogazioni
- Sono
abrogati:
- l’articolo
5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- la
lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata
in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi
di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione
di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonché
l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art.
12
Verifica
1.
Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente
decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo
3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all’esigenza di controllare
le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte,
anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato
di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
TOIA,
Ministro per le politiche comunitarie
SALVI,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DINI,
Ministro degli affari esteri
DILIBERTO,
Ministro della giustizia
AMATO,
Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica
BALBO,
Ministro per le pari opportunità
BASSANINI,
Ministro per la funzione pubblica
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