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STATUTO DELLA “FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI”
Testo modificato e approvato dall’Assemblea straordinaria di Perugia. Notaio Dr. Palma.

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TITOLO I - COSTITUZIONE – SEDE – STRUTTURA

ART. 1

E’ costituita un’associazione denominata “FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI”, con sede provvisoria in Milano, Via Pergolesi n. 29.

La Federazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre città italiane e straniere.

La durata della Federazione è illimitata.

ART. 2

La Federazione è apolitica, indipendente e senza finalità di lucro.

ART. 3

La Federazione è formata da Unioni Ragionali e Associazioni Provinciali, che ne fanno parte integrante.

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TITOLO II - SCOPI

ART. 4

La Federazione ha per scopo:

a)      raccogliere e unificare, intorno ad essa, tramite le Associazioni Provinciali riunite in Unioni Regionali, i Cuochi Italiani, gli allievi dei corsi di cucina delle Scuole Alberghiere di ogni ordine e grado per dar vita ad uno spirito unitario di categoria al fine di raggiungere un maggior prestigio ed una migliore condizione sociale, economica e professionale;

b)      creare con ogni mezzo, occasione di incontri, di dibattiti sui problemi di categoria con riunioni, assemblee, congressi, locali e nazionali, sia direttamente, sia tramite la stampa e le pubbliche manifestazioni, alla qual cosa saranno sollecitati tutti gli organi di informazione e competenza già esistenti;

c)      approfondire le conoscenze tecniche nel settore di cucina ed alberghiero, quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai temi  e alle necessità nazionali ed internazionali;

d)      evidenziare, mediante manifestazioni, concorsi, premi et similia, l’attività meritoria dei cuochi, le loro capacità e il loro spirito d’iniziativa, vivificando così l’Associazione, al fine di far meglio conoscere in quale misura essa contribuisce allo sviluppo turistico e alla fama della nostra cucina nel mondo;

e)      alla Federazione potrà essere conferita la rappresentanza sindacale per tutelare i diritti dei Soci. La Federazione potrà altresì partecipare alla stipulazione dei contratti collettivi e cooperare con gli organi competenti ai fini del collocamento al lavoro dei propri associati;

f)        ottenere dalle pubbliche autorità e dagli imprenditori privati del settore, il riconoscimento morale e giuridico, nonché l’aiuto necessario onde poter istituire una o più case di riposo per cuochi anziani, con annesso convalescenziario per cuochi in servizio, bisognosi di cure. Ed ancora istruire colonie stive ed invernali a beneficio  dei figli dei cuochi aderenti all’Associazione;

g)      promuovere la costituzione di Unioni Regionali, di Associazioni Provinciali, di categoria su tutto il territorio nazionale al fine di sviluppare al massimo e capillarmente la propria attività, in difesa e nell’interesse di tutti i Cuochi Italiani;

h)      progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori già inseriti in aziende produttive del settore mediante progetti specifici collegati a programmi regionali nazionali e comunitari; mantenere contatti con Associazioni che perseguono gli stessi fini;

i)        istituire un fondo di previdenza con il quale interviene economicamente a sollievo di quei casi eccezionali, che i direttivi regionali, provinciali o locali, segnaleranno all’Associazione, al di cui Consiglio Nazionale sono devolute le decisioni di merito;

l)        svolgere in campo nazionale ed internazionale ogni ed eventuale azione connessa al conseguimento dei suoi scopi e prendere tutte le iniziative che a questo fine appaiono utili e proficue;

m)    aderire mediante iscrizione annuale alla Federazione Mondiale delle Società dei Cuochi.

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TITOLO III - ASSOCIATI

ART. 5

Possono aderire alla Federazione i cittadini italiani, anche se residenti all’estero, sempre ed unicamente per il tramite delle Unioni Regionali, Associazioni Provinciali, e i cuochi stranieri che operano o che hanno operato sul territorio nazionale. Gli Associati hanno diritto alle prestazioni e servizi resi dalla Federazione, dalle Unioni Regionali e dalle Associazioni senza alcuna limitazione anche in caso di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli Associati sono ammessi alla partecipazione attiva nell’amministrazione della Federazione, delle Unioni Regionali e delle Associazioni. In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

 

ART. 6

Gli associati si suddividono in onorari, effettivi, allievi, benemeriti o sostenitori

 

ART. 7

Associati Onorari – possono essere nominati Soci Onorari tutti coloro che, per particolare attività ed aiuti costituenti benemerenza, ne siano ritenuti meritevoli dalle singole Associazioni Provinciali. La nomina deve essere ratificata dall’Unione Regionale di competenza; l’Associazione prende atto di tale nomina. Ogni Unione Regionale dovrà tenere aggiornata la lista dei Soci Onorari di competenza; la stessa incombenza spetta all’Associazione complessivamente. La carica di Presidente Onorario dell’Associazione, la cui durata è pari a quella delle altre cariche, sarà sancita dall’Assemblea Generale dei Delegati, su proposta del Consiglio Nazionale.

 

ART. 8

Associati Effettivi – possono essere Soci Effettivi tutti coloro che esercitano o hanno esercitato la professione di cuoco come attività primaria lavorativa, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego e ne facciano domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. Per sedi di appartenenza si intendono la sede provinciale della propria residenza oppure la sede provinciale del luogo di lavoro o in cui si trova la scuola.

Associati Allievi – possono essere soci Allievi tutti gli studenti che frequentano corsi di cucina in scuole alberghiere di ogni ordine e grado che ne facciano domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. Possono peraltro partecipare con possibilità di intervento ai dibattiti in tutte le riunioni degli Associati Effettivi.

Associati Benemeriti o Sostenitori – possono essere Soci Benemeriti o Sostenitori tutti coloro ritenuti tali dalle loro singole Associazioni Provinciali per particolari meriti. Gli Associati Benemeriti o Sostenitori possono partecipare come uditori, con possibilità di intervento ai dibattiti in tutte le riunioni degli Associati Effettivi.

 

ART. 9

La qualità di associato si perde:

a)      per dimissioni;

b)       per morosità;

c)       per indegnità;

Il provvedimento di radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto a scrutinio segreto su segnalazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale. Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Nazionale, l’interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione di decisione del Consiglio medesimo. Ove la decisione del Collegio dei Probiviri contrasti con quella del Consiglio Nazionale, la questione deve essere inserita all’ordine del giorno della prima Assemblea generale dei Delegati, che deciderà in merito, a maggioranza assoluta dei presenti.

 

ART. 10

Gli Associati sono tenuti:

a)      all’osservanza scrupolosa del presente Statuto;

b)       al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall’Assemblea Generale dell’Associazione di appartenenza. Le quote di spettanza alla Federazione e all’Unione Regionale saranno determinate annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall’Assemblea dei delegati di competenza, a norma del presente Statuto. Le modalità di versamento saranno dettate dal regolamento interno di applicazione del presente Statuto;

c)       a prestare, se richiesti, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere in ogni caso rivalutata.

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TITOLO IV -ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11

Gli organi della Federazione sono:

a)      l’Assemblea Generale

b)      il Consiglio Nazionale

c)      la Giunta Esecutiva

d)      il Collegio dei Probiviri

e)      il Collegio dei Sindaci Revisori

Gli Organi delle Unioni Regionali sono:

a)      l’Assemblea dei Delegati

b)      il Consiglio Regionale

c)      il Collegio dei Sindaci Revisori

Gli Organi delle Associazioni Provinciali sono:

a)      l’Assemblea Generale degli associati

b)      l’Assemblea generale degli associati di Delegazione, dove espressamente convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione di appartenenza

c)      Il Consiglio Direttivo

d)      Il Collegio dei Sindaci Revisori

 

ART. 12

L’Assemblea Generale dei Delegati è composta dagli associati eletti nelle singole assemblee dei Delegati delle Unioni Regionali. I Delegati Regionali sono eletti dalle Assemblee Generali delle singole Associazioni. Ogni Unione Regionale ha diritto nell’Assemblea generale dei Delegati a un delegato ogni quaranta (40) associati (fra tutti quelli delle Associazioni Provinciali di competenza) in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Associazione ha diritto nell’Assemblea regionale dei Delegati a un delegato ogni trenta (30) associati in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea Generale dei Delegati si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale o quando ne faccia richiesta un numero di Unioni regionali, Associazioni Provinciali, pari a due terzi (2/3).

 

ART. 13

L’Assemblea Generale dei delegati viene convocata dal Consiglio Nazionale con lettera raccomandata diretta ed inviata alle singole Unioni Regionali almeno due mesi prima della data fissata per la riunione. La stessa convocazione sarà pubblicata su “Il Cuoco”, organo ufficiale della Federazione sul primo numero raggiungibile.

L’Assemblea  Regionale dei Delegati viene convocata dal Presidente Regionale con lettera raccomandata diretta ed inviata alle singole Associazioni provinciali di competenza non appena ne riceverà notizia dalla Federazione o ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo riterrà necessario almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

L’Assemblea Generale degli associati delle associazioni viene convocata dal Presidente Provinciale con lettera ordinaria diretta ed inviata ai singoli associati indicativamente 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

 

ART. 14

L’Assemblea Generale dei Delegati è presieduta dal Presidente effettivo dell’associazione o, in mancanza dal Vice Presidente Vicario.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà, più uno, dei Delegati. In seconda convocazione, da fissare almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio appositamente delegato a partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da un altro delegato. Nessun delegato può comunque essere titolare di più di tre deleghe.

Le deleghe per l’Assemblea Generale dei Delegati si ritengono valide solo se presentate su carta intestata dell’Unione Regionale di appartenenza, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente.

Le deleghe per l’Assemblea Regionale dei Delegati si ritengono valide solo se presentate su carta intestata  dell’Associazione di appartenenza, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente.

Le deleghe per l’Assemblea  Generale degli Associati delle singole Associazioni si ritengono valide solo se presentate per iscritto e controfirmate dal delegante.

 

ART. 15

L’Assemblea Generale dei Delegati può essere straordinaria ed ordinaria.

 

ART. 16

Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria:

a)      approvare e modificare lo Statuto dell’Associazione;

b)      deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

 

ART. 17

Spetta all’Assemblea Generale dei Delegati ordinaria:

a)      approvare la relazione annuale del Consiglio Nazionale;

b)      approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

c)      nominare il Consiglio Nazionale;

d)      nominare il Presidente Effettivo;

e)      nominare, su proposta del Consiglio Nazionale, il Presidente Onorario;

f)        nominare il Collegio dei Probiviri;

g)      nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;

h)      deliberare sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;

i)        determinare in linea generale l’attività associativa;

j)        determinare annualmente l’importo  della quota associativa di spettanza alla Federazione stessa e alle Unioni Regionali.

 

ART. 18

Il Consigli Nazionale è nominato dall’Assemblea Generale dei Delegati ed è da questi parimenti fissato il numero dei suoi membri, tenendo conto della rappresentatività in percentuale di ogni Unione Regionale.

Ad ogni Unione Regionale deve comunque essere garantito un rappresentante identificato  nel Presidente della stessa, salvo diversa decisione della stessa Unione.

I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Nazionale provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale, suddivisa per Regioni.

I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso.

Tutte le altre cariche, a tutti i livelli, nazionale, regionale e provinciale, hanno la durata di quattro anni; Il Consiglio Regionale è nominato dall’Assemblea dei Delegati ed è da questi parimenti fissato il numero dei suoi membri, tenendo conto della rappresentanza in percentuale di ogni Associazione.

Ad ogni Associazione deve essere comunque garantito un rappresentante identificato nel Presidente dell’Associazione, salvo diversa decisione dell’Associazione stessa.

I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Regionale provvederà alla loro sostituzione  attingendo alla graduatoria iniziale, suddivisa per Associazioni.

I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso.

Il Consiglio Direttivo delle Associazioni è nominato dall’Assemblea degli Associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi Consiglieri.

I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale.

I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso.

 

ART. 19

Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri Nazionali, comporta le dimissioni dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati, al fine di provvedere all’elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

Lo stesso criterio è valido anche per il Consiglio Direttivo Regionale e Provinciale.

 

ART. 20

Il Consiglio Nazionale si riunisce, almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta egli lo reputi opportuno.

Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio Nazionale, entro venti giorni, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.

 

ART. 21

1) Il Consiglio Nazionale è l’organo direttivo permanente della Federazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Generale, spettandogli tutti i poteri per l’ordianaria e straordinaria amministrazione; in particolare:

a)      su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti di competenza territoriale;

b)      su proposta del Presidente, nominare la Giunta Esecutiva, determinandone anche il numero dei partecipanti;

c)      su proposta del Presidente, nominare il Segretario Generale anche fra persone estranee al Consiglio o alla Categoria;

d)      ove ritenuto opportuno, su proposta del Presidente, nominare uno o più Vice Segretari fra gli associati effettivi;

e)      nominare il Tesoriere fra i suoi membri;

f)        predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;

g)      dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea;

h)      deliberare per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli associati a norma dell’art. 9/c

i)        affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor e per l’organizzazione delle molteplici attività federative (rivista, convegni, congressi, corsi di cucina, ecc.)Le commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale autorizzazione del Consiglio Nazionale che potrà delegare, in casi speciali e particolari, tutti i poteri da queste espressamente richieste. Delle commissioni possono anche far parte persone estranee al Consiglio o alla categoria.

l)    istituire un regolamento interno;

m)      convocare almeno una volta all’anno una consulta dei Presidenti e dei Segretari Regionali con all’ordine del giorno esclusivamente argomenti inerenti le necessità regionali.

2) Il Consiglio Regionale è l’organo direttivo permanente della Unione Regionale e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea dei Delegati, spettandogli tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

a)      su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente Vicario;

b)      su proposta del Presidente, nominare il comitato di Presidenza, determinandone anche il numero di partecipanti;

c)      su proposta del Presidente, nominare il Segretario anche fra persone estranee al Consiglio o alla categoria;

d)      nominare il Tesoriere, fra i suoi membri;

e)      predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;

f)        dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati;

g)      deliberare, per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli associati a norma dell’art. 9/c;

h)      affidare incarichi anche a persone estranee fisiche o giuridiche alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative (convegni, congressi, corsi di cucina, ecc.).

3) Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo permanente dell’Associazione Provinciale e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Generale degli Associati, spettandogli tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

a)      su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti;

b)      su proposta del Presidente, nominare il comitato di Presidenza, determinandone anche il numero dei partecipanti;

c)      su proposta del Presidente, nominare il Segretario anche fra persone estranee al Consiglio o alla categoria;

d)      nominare il Tesoriere fra i suoi membri;

e)      predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;

f)        dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea;

g)      deliberare, per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli Associati a norma dell’art. 9/c;

h)      affidare incarichi anche a persone estranee fisiche o giuridiche alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative (convegni, congressi, corsi di cucina, ecc.).

 

ART. 22

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

ART. 23

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente Vicario.

La firma e la rappresentanza del Vice Presidente Vicario fa piena prova rispetto a terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

 

ART. 24

a)      al Segretario Generale spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Nazionale, sentito il parere del Presidente;

b)      al Tesoriere spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Nazionale;

c)      la Giunta Esecutiva è l’organo esecutivo della Federazione. Spetta alla Giunta Esecutiva perseguire le delibere del Consiglio Nazionale, rendendone allo stesso ampia e circostanziata documentazione. Spetta alla Giunta Esecutiva la nomina del commissario ogni qualvolta si presenta la inderogabile necessità di tutelare i rapporti fra Unioni, Associazioni e Federazione;

d)      tutti gli Associati che hanno ricoperto il mandato di Presidente Effettivo per due mandati consecutivi entrano di diritto a far parte del Consiglio Nazionale con diritto di voto;

e)      la nomina di Consigliere a vita non è compatibile con le cariche previste dall’art. 11 del presente Statuto;

f)        I Consiglieri a vita non  possono essere candidati a ricoprire per un periodo di quattro anni, i seguenti mandati: Giunta Esecutiva, Tesoriere, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri.

g)       

ART. 25

a)      Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall’Assemblea Generale dei Delegati. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica – finanziaria dell’Ente. Esso presenta annualmente all’Assemblea una relazione scritta sul bilancio consuntivo e preventivo. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico.

b)      Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea dei Delegati. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio dei Probiviri spettano i poteri sanciti dall’art. 9 ultimo comma del presente Statuto.

 

ART. 26

Alle Unioni Regionali, Associazioni Provinciali spetta il compito di, in piena autonomia e completa responsabilità, svolgere perifericamente le attività dirette al perseguimento degli scopi sociali, stabiliti per ciascuna Unione Regionale, Associazione Provinciale dell’Assemblea locale dei Soci.

 

ART. 27

L’Assemblea degli Associati di ogni Unione Regionale, Associazione Provinciale, si riunisce almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Si riunisce altresì ogni volta che sia stata convocata l’Assemblea Generale dei Delegati, non appena sia pervenuta la convocazione federale, di cui l’art. 13 del presente Statuto.

 

ART. 28

L’Assemblea dei Soci di ogni Unione Regionale, Associazione Provinciale, è convocata dal Presidente, con lettera inviata ai propri Associati, contenente l’ordine del giorno. Per la costituzione dell’Assemblea dei Soci di ogni Unione Regionale, Associazione Provinciale e per il suo funzionamento, valgono le norme previste dall’art. 14 del presente Statuto, in quanto applicabili. Essa è presieduta dal Presidente dell’Unione Regionale, Associazione Provinciale, o in mancanza di questi da persona da eleggere.

 

ART. 29

All’Assemblea degli Associati di ogni Unione Regionale, Associazione Provinciale, spetta di fissare le linee dell’attività periferica, in armonia con quelle generali della Federazione.

Essa approva il proprio bilancio, preventivo e consuntivo e provvede all’elezione dei Delegati che partecipano all’Assemblea Generale dei Delegati, come previsto dall’art. 12 del presente Statuto.

Nomina altresì, tra i propri associati le cariche sociali periferiche, con poteri di ordinaria amministrazione per lo svolgimento dell’attività sociale periferica.

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TITOLO V - MEZZI FINANZIARI DELLA FEDERAZIONE

ART. 30

I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da:

a)      donazioni, legati, contributi privati;

b)      sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;

c)      quote di iscrizione e contributi dei Soci;

d)      redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;

e)      beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

f)        fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

E’ fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

 

ART. 31

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1998.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Nazionale il rendiconto economico e finanziario della Federazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Delegati.

Parimenti i Consigli Regionali ed i Consigli Direttivi delle Associazioni Provinciali predisporranno il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali, i quali saranno sottoposti all’approvazione delle rispettive Assemblee.

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TITOLO VI - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

ART. 32

Per le modifiche del presente Statuto l’Assemblea Generale straordinaria dei Delegati è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) di questi.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

 

ART. 33

Lo scioglimento della Federazione Italiana Cuochi è deliberata dall’Assemblea Generale straordinaria dei Delegati, con voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) di questi. In caso di approvazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto in caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’art. 3,  comma 190 della legge n. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 34

Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

 

ART. 35

La Federazione terrà, a cura del Consiglio Nazionale:

· un libro associati;

· un libro verbali Assemblee Generali dei Delegati;

· un libro verbali Consiglio Nazionale;

· un libro mastro;

· un libro inventari.

A cura del Collegio dei Probiviri sarà tenuto un libro verbali delle deliberazioni del Collegio stesso.
Gli Associati avranno diritto di esaminare i suddetti libri e di ottenerne estratti a proprie spese.
Le risultanze dei detti libri faranno piena prova nei rapporti tra Associati e nei confronti di terzi.

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Federazione Italiana Cuochi
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