Indietro  


Nuova Rubrica dedicata alla finanza gestita dal commercialista della FEDERAZIONE Dott. Manlio Meriggi

FINANZIARIA 2003

Il 23 dicembre 2002 è stata approvata la Legge 289/2002, comunemente definita Legge Finanziaria 2003, ovvero la legge che contiene le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Nella presente circolare verranno trattate solo alcune delle novità introdotte da quest’anno dalla legge, quelle che ho ritenuto più interessanti.

 

Disposizioni fiscali inerenti il reddito delle persone fisiche (Art. 2, co. 1-3)

 

Vengono modificate le modalità di calcolo dell’imposta sui redditi delle persone fisiche come segue:

 

Reddito complessivo

-          Oneri deducibili, ad es. contributi previndenziali (art. 10 T.u.i.r.)

-          Deduzione di € 3.000

-          Ulteriore deduzione fino ad un massimo di

- € 4.500 per lavoro dipendente

- € 4.000 per redditi da pensione

- € 1.500 per reddito di lavoro autonomo o di impresa

Reddito imponibile

Imposta lorda

-          Detrazioni

1)       per tipologia di redditi, ma solo per livelli di redditi superiori a

- € 27.000 per redditi di lavoro dipendente

- € 24.500 per redditi da pensione

- € 25.500 per redditi di lavoro autonomo o di impresa

(nuova formulazione dell’art. 13 T.u.i.r.)

2) 19% delle spese detraibili, ad es. spese mediche, interessi su mutui (art. 13bis T.u.i.r.)

Imposta netta

 

 

Viene, inoltre, prevista un’area di non tassazione (definita no tax area) quando alla formazione del reddito complessivo concorrono solamente:

-          redditi da pensione non superiori a € 7.500;

-          redditi di terreni non superiori a € 185,92;

-          reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Viene data l’opportunità di avvalersi del regime di tassazione in vigore al 31 dicembre 2002 se più favorevole rispetto alle nuove disposizioni.

Cambia anche l’aliquota per scaglione, come di seguito illustrato:

 

Reddito (per scaglioni)

Aliquota (per scaglioni)

Fino a € 15.000

23%

Oltre € 15.000 e fino a € 29.000

29%

Oltre € 29.000 e fino a € 32.600

31%

Oltre € 32.600 e fino a € 70.000

39%

Oltre € 70.000

45%

 

A seguito della modifica dell’aliquota del primo scaglione, la percentuale di riferimento per la ritenuta effettuata sulle provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti d’agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, passa dal 18% al 23%. La modifica si applica ai pagamenti di provvigioni effettuati da gennaio 2003, ancorchè di competenza di anni precedenti.

 

Interventi di recupero edilizio (Art. 2, co. 5 e 6)

 

La detrazione Irpef del 36% viene estesa anche all’anno 2003: compete per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un importo totale fino a € 48.000; la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di uguale ammontare.

Per i contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione, anziché essere frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2003 danno diritto alla detrazione solo se le spese sostenute complessivamente in anni precedenti non superano il nuovo limite di € 48.000 e comunque fino a concorrenza dello stesso limite per ciascun immobile.

 

Scuole private paritarie (Art. 2, co.7)

 

Sono previsti dei contributi a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto oneri per l’attività educativa presso scuola paritarie per altri componenti del medesimo nucleo familiare. Le modalità per l’attribuzione saranno in futuro delineate.

 

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Art. 4)

 

Viene prevista una riduzione dell’aliquota dall’attuale 35% al 34% a decorrere dal 1° gennaio 2003. Di conseguenza il credito d’imposta per gli utili distribuiti passa al 51,51%.

 

Bonus assunzioni (Art. 63)

 

Il credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro per favorire l’incremento occupazionale è prorogato al 31 dicembre 2006 con le modalità e condizioni diverse a seconda che il datore di lavoro abbia registrato o meno un incremento di lavoratori agevolati al 7 luglio 2002.

 

Indetraibilità dell’Iva (Art. 2, co. 13)

 

Viene prorogata dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 l’indetraibilità dell’Iva relativa alle operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 19bis del Dpr 633/72.

 

Determinazione dell’Irap (Art. 5)

 

Viene prevista una riduzione del carico tributario mediante i seguenti provvedimenti:

-          deducibilità integrale per i contributi Inail, le spese relative ad apprendisti e a disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;

-          (se i componenti positivi ai fini Irap non superano € 400.000) deduzione di € 2.000 per ogni dipendente impiegato full-time (per il part-time la deduzione viene fatta in proporzione delle ore di lavoro rispetto al contratto collettivo) per un massimo di 5 dipendenti;

-          aumento delle deduzioni in rapporto alla base imponibile:

 

€ 7.500

Base imponibile < € 180.759,91

€ 5.625

Base imponibile tra € 180.759,91 e € 180.834,91

€ 3.750

Base imponibile tra € 180.834,91 e € 180.909.91

€ 1.875

Base imponibile tra € 180.909,91 e € 180.984,91

 

 

Scudo fiscale “bis” (Art. 20)

 

Viene riproposta la possibilità per le persone fisiche, associazioni ed enti non commerciali, di rimpatriare le attività detenute all’estero, principalmente con le stesse modalità della prima versione della legge. Con questa nuova edizione le attività che si trovano all’estero, possono dal  1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003:

-          essere rimpatriate, con trasferimento in Italia; oppure

-          essere regolarizzate, con mantenimento oltre confine.

Cambiano, invece, le modalità del versamento: viene richiesto il 2,5% o il 4%, a seconda che l’emersione avvenga entro il 16 marzo oppure successivamente, di quanto rimpatriato o regolarizzato e scompare la possibilità di sottoscrivere particolari titoli di Stato, il pagamento può essere fatto solo in contanti.

 

 

Fra le principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2003 ci sono i concordati. Di seguito ho brevemente sintetizzato i caratteri principali delle diverse tipologie di concordati, in attesa dell’uscita delle relative circolari ministeriali per le modalità operative.

 

Concordato triennale preventivo (Art.6)

 

È rivolto ai contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all’Irpef e all’Irap con ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2002 non superiori a € 5 milioni.

Oggetto della definizione preventiva è l’entità del reddito netto, d’impresa o di lavoro autonomo, relativo a ciascuna delle tre annualità da concordare. Tale importo confluirà in futuro nel reddito complessivo per l’anno in questione e l’imposta sarà calcolata con i normali criteri, senza forfetizzazioni o aliquote particolari.

Il concordato preventivo impegna il contribuente e il Fisco ad un certo imponibile pronosticato in anticipo, rendendo intassabile l’eventuale eccedenza (senza risparmio d’imposta, al contrario, per un reddito più basso).

 

Concordato per gli anni pregressi (Art. 7)

 

Questo istituto riguarda i titolari di reddito d’impresa, gli esercenti arti e professioni, le società di persone e società assimilate (tra le quali rientrano le associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti) e gli imprenditori agrari titolari di reddito agrario. Restano esclusi i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi annui di importo superiore a € 5.164.569, che hanno omesso la presentazione della dichiarazione, che al primo gennaio 2003 hanno già ricevuto notifica di processo verbale con esito positivo, un avviso di accertamento ovvero un invito al contraddittorio o che sono a rischio di condanna penale.

La possibilità di concordato riguarda uno o più periodi d’imposta compresi tra il 1997 e il 2001 e comunque le annualità per le quali le dichiarazioni dei redditi sono state presentate entro il 31.10.2002 ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap.

Per il 1997 la definizione si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 di una somma pari a € 300. Per le annualità successive il contribuente può decidere di definire una o più annualità sulla base di una metodologia di calcolo del maggior reddito e delle relative imposte collegato agli studi di settore ed ai parametri. Anche in questa ipotesi la definizione si perfeziona con il pagamento delle somme entro il 20 giugno 2003, ovvero a rate nei casi previsti.

La definizione ha l’effetto di inibire l’effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche, richiesta di comunicazione di dati e informazioni e trasmissione di documenti, rettifica delle dichiarazioni, determinazione dei redditi in base alle scritture contabili e accertamento induttivo. Non viene, invece, offerta nessuna copertura penale, né viene preclusa l’attività accertatrice relativa ad altri redditi in base al “redditometro”.

I maggiori redditi definiti assumono rilevanza ai fini dei contributi previdenziali nella misura del 60%.

 

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (Art. 8)

 

A tutti i contribuenti (compresi i sostituti d’imposta) viene data la facoltà di integrare le dichiarazioni relative ad uno o più periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti entro il 31.10.2002 (ovvero le annualità 1997-2001) attraverso la presentazione entro il 16.03.2003 di una dichiarazione integrativa (che può essere presentata in luogo della dichiarazione omessa o a rettifica, in aumento, delle dichiarazione precedentemente presentata).

Sono esclusi i contribuenti ai quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato avviso di procedimento penale con esito positivo, avviso di accertamento o invito al contraddittorio o nei cui riguardi è iniziato un procedimento penale per reati tributari.

L’integrazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell’Iva, dell’Irap, dei contributi previdenziali e dei contributi al servizio sanitario nazionale. I sostituti possono sanare le omesse o insufficienti ritenute.

Entro il 16.03.2003, inoltre, deve essere effettuato il versamento di un ammontare calcolato applicando ai maggiori imponibili indicati dal contribuente le aliquote ordinarie e calcolando poi il 20% delle imposte non versate.

L’integrazione ha l’effetto (relativamente alle annualità “integrate” e ai maggiori imponibili e ritenute aumentati di una franchigia del 100%) di precludere accertamenti tributari o contributivi, estinguere le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, escludere la punibilità per determinati reati tributari (ad es. omessa o infedele dichiarazione) e per altre tipologie di reati strumentali.

 

Definizione automatica per anni pregressi (Art. 9)

 

Conosciuto anche sotto il nome di “condono tombale”, questo istituto riguarda tutti contribuenti ed è relativo alle imposte sui redditi (e addizionali), all’Irap, all’Iva e all’imposta sul patrimonio netto e a tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti al 31.10.2002 (le annualità 1997-2001).

Sono esclusi i contribuenti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni per tutte le annualità 1997-2002 e ai quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento o invito al contraddittorio o nei cui riguardi è iniziato un procedimento penale per reati tributari.

La definizione automatica si perfeziona, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’imposta sul patrimonio netto, mediante il versamento, per ciascun periodo d’imposta, di un importo calcolato in percentuale (che varia dal 18% al 13%) sulle imposte lorde e sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata. Sono previsti degli importi minimi da versare per ogni annualità, variabili a seconda della tipologia del soggetto, nonché la possibilità di rateizzare gli importi dovuti qualora superino determinati livelli.

Ai fini Iva si perfeziona con il versamento di un importo pari alla somma di una percentuale dell’imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo d’imposta e di una percentuale dell’imposta detraibile dello stesso periodo (le percentuali, uguali tra loro, variano dal 2% all’1%).

Il condono ha l’effetto di precludere accertamenti tributari, estinguere le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, escludere la punibilità per determinati reati tributari (ad es. omessa o infedele dichiarazione) e per altre tipologie di reati strumentali.

 

Regolarizzazione delle scritture contabili (Art. 14)

 

Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d’impresa posseduti che si avvalgono dell’integrazione degli imponibili, del condono tombale e della definizione automatica per anni pregressi possono procedere, con modalità specifiche per ogni definizione, all’adeguamento dei valori iscritti nelle scritture contabili.

 

Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili (Art. 11)

 

Si possono definire gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché le denunce e le dichiarazioni presentate entro la data medesima per i valori dichiarati relativamente ai beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione.

La definizione avviene mediante istanza da presentarsi entro il 16 marzo 2003 dal contribuente (a condizione che non gli sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta) con l’aumento del 25% del valore dichiarato. La liquidazione del tributo verrà eseguita successivamente dall’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle imposte precedentemente versate.

Inoltre, nel caso siano decorsi i termini per la registrazione o la presentazione delle denunce o delle dichiarazioni, si può provvedere all’adempimento delle formalità omesse e al pagamento delle imposte, entro il 16 marzo 2003, senza interessi o sanzioni.

 

Definizione dei carichi di ruolo pregressi (Art. 12)

 

I carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, possono essere estinti mediante il versamento, senza interessi di mora, di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo oltre alle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso spese.

Entro il 31 gennaio 2003 i concessionari avvisano i debitori i quali possono sottoscrivere apposito modulo per avvalersi di tale definizione entro il 31 marzo 2003.

Definizione dei tributi locali (Art. 13)

 

Le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con apposito atto e con riferimento ai propri tributi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e delle tasse loro dovute (nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni), nei casi in cui i contribuenti non abbiano precedentemente adempiuto, in parte o in tutto, al loro pagamento.

 

Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (Art. 15)

 

Possono essere definiti:

-          gli avvisi di accertamento per i quali, al 1° gennaio 2003, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso;

-          gli inviti al contraddittorio che, alla stessa data, non sono ancora stati definiti;

-          i processi verbali di constatazione per i quali, alla stessa data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio avviene  mediante pagamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, da effettuarsi entro il 16 marzo 2003 di un importo derivante dall’applicazione di una percentuale (che varia dal 30% al 35%) delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati o indicati negli inviti al contraddittorio.

La definizione dei processi verbali di constatazione si perfeziona con il pagamento di un importo calcolato con l’aliquota del 20%, per le imposte sui redditi, sui maggiori componenti positivi e minori componenti negativi risultanti dal verbale medesimo e con una riduzione del 50%, per l’Irap, l’iva e altre imposte indirette, dell’aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso.

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti (Art. 16)

 

Viene prevista la possibilità di sanatoria anche per i soggetti che hanno già un contenzioso in corso: la chiusura delle liti concerne controversie pendenti alla data del 29 settembre 2002.

La sanatoria concerne le liti presso le commissioni tributarie in ogni grado di giudizio  e le liti che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, notificati entro il 29 settembre, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione.

Il valore delle controversie corrisponde all’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, o, in caso di ricorso, dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Viene previsto che la chiusura della lite avvenga su istanza del ricorrente, con il pagamento della somma:

-          di € 150, se il valore della lite è di importo fino a € 2.000;

-          pari al 10% del valore della lite, se questa è di importo superiore a € 2.000 e fino a € 20.000.

Il pagamento deve avvenire entro il 28 febbraio 2003 in un’unica soluzione o ratealmente (sei rate trimestrali di pari importo maggiorate degli interessi trimestrali del 3%).

Non è possibile per nessuna imposta dovuta in base ai condoni di cui sopra la compensazione con eventuali altri crediti d’imposta.

 Distinti saluti
Dott. Manlio Meriggi

   Indietro

| CHI SIAMO | NEWS | ISCRIVERSI | ORGANIGRAMMA | IL PATRONO | NORMATIVE | COMUNICATI | STATUTO FIC |
| FORUM | EDITORIALI | COLLEGIUM C. | MARCHIO FIC | LE AZIENDE | ASSOCIAZIONI | DIVISA | LAVORO | LA RIVISTA |
| MANIFESTAZIONI | CORSI | ASSUNZIONI | ISTITUTI ALBERGHIERI | RISTORANTI | GADJET | LINK |

Federazione Italiana Cuochi
Piazzale delle Crociate n.15 00162 ROMA Tel: 06/4402178 Tel:06/44202209 Fax: 06/44246203
E-Mail:
fic@fic.it - info@fic.it