FINANZIARIA 2003
Il 23 dicembre 2002 è
stata approvata la Legge 289/2002, comunemente definita
Legge Finanziaria 2003, ovvero la legge che contiene le
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato.
Nella
presente circolare verranno trattate solo alcune delle
novità introdotte da quest’anno dalla legge, quelle che
ho ritenuto più interessanti.
Disposizioni fiscali inerenti il
reddito delle persone fisiche (Art. 2, co. 1-3)
Vengono modificate le
modalità di calcolo dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche come segue:
|
Reddito
complessivo
-
Oneri deducibili, ad es. contributi
previndenziali (art. 10 T.u.i.r.)
-
Deduzione di € 3.000
-
Ulteriore deduzione
fino ad un massimo di
- € 4.500 per lavoro
dipendente
- € 4.000 per redditi
da pensione
- € 1.500 per reddito
di lavoro autonomo o di impresa |
|
Reddito imponibile |
|
Imposta lorda |
|
-
Detrazioni
1)
per
tipologia di redditi, ma solo per livelli di
redditi superiori a
- € 27.000 per redditi
di lavoro dipendente
- € 24.500 per redditi
da pensione
- € 25.500 per redditi
di lavoro autonomo o di impresa
(nuova formulazione
dell’art. 13 T.u.i.r.)
2) 19% delle spese
detraibili, ad es. spese mediche, interessi su
mutui (art. 13bis T.u.i.r.) |
|
Imposta netta |
Viene,
inoltre, prevista un’area di non tassazione (definita
no tax area) quando alla formazione del reddito
complessivo concorrono solamente:
-
redditi da pensione non superiori a €
7.500;
-
redditi di terreni non superiori a €
185,92;
-
reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze.
Viene data l’opportunità
di avvalersi del regime di tassazione in vigore al 31
dicembre 2002 se più favorevole rispetto alle nuove
disposizioni.
Cambia anche l’aliquota
per scaglione, come di seguito illustrato:
|
Reddito (per
scaglioni) |
Aliquota (per
scaglioni) |
|
Fino a € 15.000 |
23% |
|
Oltre € 15.000 e
fino a € 29.000 |
29% |
|
Oltre € 29.000 e
fino a € 32.600 |
31% |
|
Oltre € 32.600 e
fino a € 70.000 |
39% |
|
Oltre € 70.000 |
45% |
A seguito della modifica
dell’aliquota del primo scaglione, la percentuale di
riferimento per la ritenuta effettuata sulle
provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti
d’agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza e
procacciamento d’affari, passa dal 18% al 23%. La
modifica si applica ai pagamenti di provvigioni
effettuati da gennaio 2003, ancorchè di competenza di
anni precedenti.
Interventi di recupero edilizio (Art. 2, co. 5 e 6)
La detrazione Irpef del
36% viene estesa anche all’anno 2003: compete per le
spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un
importo totale fino a € 48.000; la detrazione va
ripartita in 10 quote annuali di uguale ammontare.
Per i contribuenti di età
non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione, anziché
essere frazionata in dieci quote annuali, può essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote
annuali costanti di pari importo.
Nel caso in cui gli
interventi consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998,
le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2003
danno diritto alla detrazione solo se le spese sostenute
complessivamente in anni precedenti non superano il
nuovo limite di € 48.000 e comunque fino a concorrenza
dello stesso limite per ciascun immobile.
Scuole private paritarie (Art. 2, co.7)
Sono previsti dei
contributi a favore delle persone fisiche che hanno
sostenuto oneri per l’attività educativa presso scuola
paritarie per altri componenti del medesimo nucleo
familiare. Le modalità per l’attribuzione saranno in
futuro delineate.
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Art. 4)
Viene prevista una
riduzione dell’aliquota dall’attuale 35% al 34% a
decorrere dal 1° gennaio 2003. Di conseguenza il credito
d’imposta per gli utili distribuiti passa al 51,51%.
Bonus
assunzioni (Art. 63)
Il credito d’imposta
riconosciuto ai datori di lavoro per favorire
l’incremento occupazionale è prorogato al 31 dicembre
2006 con le modalità e condizioni diverse a seconda che
il datore di lavoro abbia registrato o meno un
incremento di lavoratori agevolati al 7 luglio 2002.
Indetraibilità dell’Iva (Art. 2, co. 13)
Viene prorogata dal 31
dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 l’indetraibilità
dell’Iva relativa alle operazioni aventi ad oggetto
ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’art. 19bis del
Dpr 633/72.
Determinazione dell’Irap (Art. 5)
Viene prevista una
riduzione del carico tributario mediante i seguenti
provvedimenti:
-
deducibilità integrale per i contributi
Inail, le spese relative ad apprendisti e a disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di
formazione lavoro;
-
(se i componenti positivi ai fini Irap
non superano € 400.000) deduzione di € 2.000 per ogni
dipendente impiegato full-time (per il part-time la
deduzione viene fatta in proporzione delle ore di lavoro
rispetto al contratto collettivo) per un massimo di 5
dipendenti;
-
aumento delle deduzioni in rapporto alla
base imponibile:
|
€
7.500 |
Base imponibile < € 180.759,91 |
|
€
5.625 |
Base imponibile tra € 180.759,91 e € 180.834,91 |
|
€
3.750 |
Base imponibile tra € 180.834,91 e € 180.909.91 |
|
€
1.875 |
Base imponibile tra € 180.909,91 e € 180.984,91 |
Scudo
fiscale “bis” (Art. 20)
Viene
riproposta la possibilità per le persone fisiche,
associazioni ed enti non commerciali, di rimpatriare le
attività detenute all’estero, principalmente con le
stesse modalità della prima versione della legge. Con
questa nuova edizione le attività che si trovano
all’estero, possono dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno
2003:
-
essere rimpatriate, con trasferimento in
Italia; oppure
-
essere regolarizzate, con mantenimento
oltre confine.
Cambiano, invece, le modalità del versamento: viene
richiesto il 2,5% o il 4%, a seconda che l’emersione
avvenga entro il 16 marzo oppure successivamente, di
quanto rimpatriato o regolarizzato e scompare la
possibilità di sottoscrivere particolari titoli di
Stato, il pagamento può essere fatto solo in contanti.
Fra le principali novità
introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2003 ci sono i
concordati. Di seguito ho brevemente sintetizzato i
caratteri principali delle diverse tipologie di
concordati, in attesa dell’uscita delle relative
circolari ministeriali per le modalità operative.
Concordato triennale
preventivo (Art.6)
È
rivolto ai contribuenti titolari di reddito di impresa e
di lavoro autonomo soggetti all’Irpef e all’Irap con
ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2002
non superiori a € 5 milioni.
Oggetto della definizione preventiva è l’entità del
reddito netto, d’impresa o di lavoro autonomo, relativo
a ciascuna delle tre annualità da concordare. Tale
importo confluirà in futuro nel reddito complessivo per
l’anno in questione e l’imposta sarà calcolata con i
normali criteri, senza forfetizzazioni o aliquote
particolari.
Il
concordato preventivo impegna il contribuente e il Fisco
ad un certo imponibile pronosticato in anticipo,
rendendo intassabile l’eventuale eccedenza (senza
risparmio d’imposta, al contrario, per un reddito più
basso).
Concordato per gli anni
pregressi (Art. 7)
Questo
istituto riguarda i titolari di reddito d’impresa, gli
esercenti arti e professioni, le società di persone e
società assimilate (tra le quali rientrano le
associazioni senza personalità giuridica tra artisti e
professionisti) e gli imprenditori agrari titolari di
reddito agrario. Restano esclusi i soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi annui di importo superiore
a € 5.164.569, che hanno omesso la presentazione della
dichiarazione, che al primo gennaio 2003 hanno già
ricevuto notifica di processo verbale con esito
positivo, un avviso di accertamento ovvero un invito al
contraddittorio o che sono a rischio di condanna penale.
La
possibilità di concordato riguarda uno o più periodi
d’imposta compresi tra il 1997 e il 2001 e comunque le
annualità per le quali le dichiarazioni dei redditi sono
state presentate entro il 31.10.2002 ed ha effetto ai
fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap.
Per il
1997 la definizione si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 di una somma pari a € 300. Per
le annualità successive il contribuente può decidere di
definire una o più annualità sulla base di una
metodologia di calcolo del maggior reddito e delle
relative imposte collegato agli studi di settore ed ai
parametri. Anche in questa ipotesi la definizione si
perfeziona con il pagamento delle somme entro il 20
giugno 2003, ovvero a rate nei casi previsti.
La
definizione ha l’effetto di inibire l’effettuazione di
accessi, ispezioni e verifiche, richiesta di
comunicazione di dati e informazioni e trasmissione di
documenti, rettifica delle dichiarazioni, determinazione
dei redditi in base alle scritture contabili e
accertamento induttivo. Non viene, invece, offerta
nessuna copertura penale, né viene preclusa l’attività
accertatrice relativa ad altri redditi in base al
“redditometro”.
I
maggiori redditi definiti assumono rilevanza ai fini dei
contributi previdenziali nella misura del 60%.
Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (Art.
8)
A
tutti i contribuenti (compresi i sostituti d’imposta)
viene data la facoltà di integrare le dichiarazioni
relative ad uno o più periodi d’imposta per i quali i
termini di presentazione della dichiarazione sono
scaduti entro il 31.10.2002 (ovvero le annualità
1997-2001) attraverso la presentazione entro il
16.03.2003 di una dichiarazione integrativa (che può
essere presentata in luogo della dichiarazione omessa o
a rettifica, in aumento, delle dichiarazione
precedentemente presentata).
Sono
esclusi i contribuenti ai quali, al 1° gennaio 2003, è
stato notificato avviso di procedimento penale con esito
positivo, avviso di accertamento o invito al
contraddittorio o nei cui riguardi è iniziato un
procedimento penale per reati tributari.
L’integrazione ha effetto ai fini delle imposte sui
redditi (e relative addizionali), delle imposte
sostitutive, dell’imposta sul patrimonio netto delle
imprese, dell’Iva, dell’Irap, dei contributi
previdenziali e dei contributi al servizio sanitario
nazionale. I sostituti possono sanare le omesse o
insufficienti ritenute.
Entro
il 16.03.2003, inoltre, deve essere effettuato il
versamento di un ammontare calcolato applicando ai
maggiori imponibili indicati dal contribuente le
aliquote ordinarie e calcolando poi il 20% delle imposte
non versate.
L’integrazione ha l’effetto (relativamente alle
annualità “integrate” e ai maggiori imponibili e
ritenute aumentati di una franchigia del 100%) di
precludere accertamenti tributari o contributivi,
estinguere le sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali, escludere la punibilità per determinati
reati tributari (ad es. omessa o infedele dichiarazione)
e per altre tipologie di reati strumentali.
Definizione automatica per anni pregressi (Art. 9)
Conosciuto anche sotto il nome di “condono tombale”,
questo istituto riguarda tutti contribuenti ed è
relativo alle imposte sui redditi (e addizionali), all’Irap,
all’Iva e all’imposta sul patrimonio netto e a tutti i
periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione
della dichiarazione sono scaduti al 31.10.2002 (le
annualità 1997-2001).
Sono
esclusi i contribuenti che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni per tutte le annualità 1997-2002 e
ai quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo,
avviso di accertamento o invito al contraddittorio o nei
cui riguardi è iniziato un procedimento penale per reati
tributari.
La
definizione automatica si perfeziona, ai fini delle
imposte sui redditi, dell’Irap e dell’imposta sul
patrimonio netto, mediante il versamento, per ciascun
periodo d’imposta, di un importo calcolato in
percentuale (che varia dal 18% al 13%) sulle imposte
lorde e sostitutive risultanti dalla dichiarazione
originariamente presentata. Sono previsti degli importi
minimi da versare per ogni annualità, variabili a
seconda della tipologia del soggetto, nonché la
possibilità di rateizzare gli importi dovuti qualora
superino determinati livelli.
Ai
fini Iva si perfeziona con il versamento di un importo
pari alla somma di una percentuale dell’imposta relativa
alle operazioni imponibili effettuate nel periodo
d’imposta e di una percentuale dell’imposta detraibile
dello stesso periodo (le percentuali, uguali tra loro,
variano dal 2% all’1%).
Il
condono ha l’effetto di precludere accertamenti
tributari, estinguere le sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali, escludere la punibilità per
determinati reati tributari (ad es. omessa o infedele
dichiarazione) e per altre tipologie di reati
strumentali.
Regolarizzazione delle scritture contabili (Art. 14)
Le società di capitali e
gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in
accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, le
persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente ai redditi d’impresa posseduti che si
avvalgono dell’integrazione degli imponibili, del
condono tombale e della definizione automatica per anni
pregressi possono procedere, con modalità specifiche per
ogni definizione, all’adeguamento dei valori iscritti
nelle scritture contabili.
Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull’incremento di valore degli immobili (Art. 11)
Si
possono definire gli atti pubblici formati, le scritture
private autenticate e le scritture private registrate
entro la data del 30 novembre 2002 nonché le denunce e
le dichiarazioni presentate entro la data medesima per i
valori dichiarati relativamente ai beni ovvero gli
incrementi di valore assoggettabili a procedimento di
valutazione.
La
definizione avviene mediante istanza da presentarsi
entro il 16 marzo 2003 dal contribuente (a condizione
che non gli sia stato notificato avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta) con l’aumento del
25% del valore dichiarato. La liquidazione del tributo
verrà eseguita successivamente dall’ufficio competente
dell’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle imposte
precedentemente versate.
Inoltre, nel caso siano decorsi i termini per la
registrazione o la presentazione delle denunce o delle
dichiarazioni, si può provvedere all’adempimento delle
formalità omesse e al pagamento delle imposte, entro il
16 marzo 2003, senza interessi o sanzioni.
Definizione dei carichi di ruolo pregressi (Art. 12)
I
carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione fino al 30 giugno 1999, possono essere
estinti mediante il versamento, senza interessi di mora,
di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo
oltre alle somme dovute al concessionario a titolo di
rimborso spese.
Entro
il 31 gennaio 2003 i concessionari avvisano i debitori i
quali possono sottoscrivere apposito modulo per
avvalersi di tale definizione entro il 31 marzo 2003.
Definizione dei tributi locali (Art. 13)
Le
regioni, le province e i comuni possono stabilire, con
apposito atto e con riferimento ai propri tributi, la
riduzione dell’ammontare delle imposte e delle tasse
loro dovute (nonché l’esclusione o la riduzione dei
relativi interessi e sanzioni), nei casi in cui i
contribuenti non abbiano precedentemente adempiuto, in
parte o in tutto, al loro pagamento.
Definizione degli accertamenti, degli inviti al
contraddittorio e dei processi verbali di constatazione
(Art. 15)
Possono essere definiti:
-
gli avvisi di accertamento per i quali,
al 1° gennaio 2003, non sono ancora spirati i termini
per la proposizione del ricorso;
-
gli inviti al contraddittorio che, alla
stessa data, non sono ancora stati definiti;
-
i processi verbali di constatazione per i
quali, alla stessa data, non è stato notificato avviso
di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio.
La
definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti
al contraddittorio avviene mediante pagamento, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, da effettuarsi
entro il 16 marzo 2003 di un importo derivante
dall’applicazione di una percentuale (che varia dal 30%
al 35%) delle maggiori imposte e contributi
complessivamente accertati o indicati negli inviti al
contraddittorio.
La
definizione dei processi verbali di constatazione si
perfeziona con il pagamento di un importo calcolato con
l’aliquota del 20%, per le imposte sui redditi, sui
maggiori componenti positivi e minori componenti
negativi risultanti dal verbale medesimo e con una
riduzione del 50%, per l’Irap, l’iva e altre imposte
indirette, dell’aliquota applicabile alle operazioni
risultanti dal verbale stesso.
Chiusura delle liti fiscali pendenti (Art. 16)
Viene
prevista la possibilità di sanatoria anche per i
soggetti che hanno già un contenzioso in corso: la
chiusura delle liti concerne controversie pendenti alla
data del 29 settembre 2002.
La
sanatoria concerne le liti presso le commissioni
tributarie in ogni grado di giudizio e le liti che
possono insorgere per avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro
atto di imposizione, notificati entro il 29 settembre,
ivi compresi i processi verbali di constatazione per i
quali non sia stato ancora notificato atto di
imposizione.
Il
valore delle controversie corrisponde all’importo
dell’imposta o della maggiore imposta accertata, o, in
caso di ricorso, dell’imposta che ha formato oggetto di
contestazione al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo.
Viene
previsto che la chiusura della lite avvenga su istanza
del ricorrente, con il pagamento della somma:
-
di € 150, se il valore della lite è di
importo fino a € 2.000;
-
pari al 10% del valore della lite, se
questa è di importo superiore a € 2.000 e fino a €
20.000.
Il
pagamento deve avvenire entro il 28 febbraio 2003 in
un’unica soluzione o ratealmente (sei rate trimestrali
di pari importo maggiorate degli interessi trimestrali
del 3%).
Non è
possibile per nessuna imposta dovuta in base ai condoni
di cui sopra la compensazione con eventuali altri
crediti d’imposta.
Distinti saluti
Dott. Manlio Meriggi
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