Il giorno 19 del mese di luglio 2003
tra FEDERALBERGHI - FIPE - FAITA - FIAVET - FEDERRETI
con la partecipazione di CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS - CGIL / FISASCAT -CISL / UILTuCS - UIL
in
applicazione di quanto stabilito dagli articoli 175 e
176 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 si è stipulata la
presente ipotesi di accordo per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti da aziende del settore Turismo
Premessa
Il
Protocollo sulla politica dei redditi e
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di
riferimento sulle cui linee le parti confermano di
sviluppare, ad ogni livello, il proprio confronto.
Il
presente contratto ne realizza, per quanto di propria
competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di
relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva una funzione
primaria per la gestione delle relazioni di lavoro
mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli
e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono
un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva
in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro
medesime tale da consentire ai lavoratori benefici
economici con contenuti non inflazionistici ed alle
imprese una gestione corretta e programmabile del
costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare
pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane;
- definendo il complesso normativo ed economico che
dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai
fini della emanazione di un provvedimento legislativo
che garantisca l'efficacia del sistema contrattuale.
Le
parti - nel rispetto della piena autonomia
imprenditoriale e ferme restando le rispettive
distinte responsabilità e funzioni delle
Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori - hanno inteso realizzare con il presente
contratto non solamente una fase negoziale, bensì un
confronto globale teso al consolidamento ed allo
sviluppo delle potenzialità del turismo, dandosi atto
reciprocamente della necessità di favorire lo sviluppo
economico e la crescita occupazionale mediante
l'allargamento della base produttiva, anche attraverso
una adeguata politica che incentivi la qualità del
lavoro, nonché il superamento della stagionalità, ed
un recupero della capacità competitiva delle imprese
sui mercati internazionali.
In tale ottica, le parti si impegnano comunemente a
richiedere l'eliminazione degli elementi di carattere
fiscale e tariffario che costituiscono una
penalizzazione per il settore e una distorsione della
concorrenza su base comunitaria.
In questo quadro, le parti intendono intraprendere una
prassi di iniziative congiunte nei confronti delle
istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni
indirizzati a riaffermare le politiche settoriali ed a
consolidare il ruolo del turismo quale risorsa
primaria del sistema produttivo nazionale, cui
destinare, in una visione globale di strategia
economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui
rispetto all'incidenza del turismo nella formazione
della ricchezza e della occupazione del Paese.
Attraverso tale metodo le parti intendono affrontare
congiuntamente il nodo delle politiche nazionali di
sostegno alle crisi congiunturali e/o strutturali del
settore, anche legate a fattori esogeni al sistema
economico
Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo
anche a livello locale della concertazione sono
necessari per la crescita dell'occupazione, attraverso
la valorizzazione della realtà dei diversi mercati del
lavoro a livello locale, per garantire il rispetto
dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità
attribuite alle parti sociali ai vari livelli di
competenza.
Per favorire l'adozione di politiche di inclusione, le
parti promuoveranno la costituzione di tavoli di
concertazione ai vari livelli per il confronto, anche
preventivo, delle iniziative istituzionali, anche
legislative e regolamentari, concernenti le materie
che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro
dipendenti, nonché le materie suscettibili di
condizionare lo sviluppo del settore.
Analogamente, le parti convengono di mettere in atto
le opportune iniziative nei confronti della Unione
europea, al fine di utilizzare al meglio le
opportunità offerte dalla legislazione comunitaria in
materia di turismo, ivi compreso il turismo sociale e
lo sviluppo del sistema dei buoni vacanza di cui alla
legge n 135 del 2001.
Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza di
partecipare attivamente affinché lo sviluppo del
dialogo sociale, in sede comunitaria, affronti
l'analisi e l'approfondimento delle politiche
settoriali e dei percorsi di armonizzazione delle
normative legislative in tema di rapporti di lavoro
negli Stati membri, con particolare riferimento agli
strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei
titoli professionali
Le parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e
della struttura contrattuale, sono impegnate a
sviluppare organicamente e a tutti i livelli le
relazioni sindacali
Per il raggiungimento di questo obiettivo le parti, a
tutti i livelli, anche con riferimento alla realtà
delle aziende multilocalizzate, sono reciprocamente
impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti,
attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze
dei problemi del settore e la pratica realizzazione di
un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di
gestione degli accordi, anche al fine di garantire il
rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale
insorgere di conflittualità tra le parti, anche
nell'ottica di favorire lo sviluppo dei CAE.
In questo senso, le parti assegnano rilievo al sistema
degli Enti bilaterali e dei centri di servizio, ai
fini della promozione e del monitoraggio di politiche
attive del mercato del lavoro.In tale ambito, le parti
convengono sull'opportunità di valorizzare il ricorso
alle procedure di conciliazione e di arbitrato come
strumenti utili ad affrontare la realtà del lavoro nel
settore, così come definiti nel CCNL.
A fronte della concorde valutazione sulla necessità di
politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo
qualificato e stabile del settore turismo, le parti
hanno inteso non solo concorrere ad individuare le
conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema
di relazioni sindacali e di informazioni coerente con
le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del
settore nonché funzionale alla individuazione delle
potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle
diverse tipologie settoriali ed aziendali.
Ai fini del processo di recupero e sviluppo di
efficienza e produttività, le parti - ciascuna
nell'ambito delle proprie possibilità e competenze -
riconoscono la necessità di porre in essere iniziative
atte a rafforzare e valorizzare il ruolo del settore
turismo nel quadro della programmazione nazionale,
anche tramite appositi provvedimenti legislativi e
finanziari tesi ad una efficace tutela dei livelli
produttivi e occupazionali e per il riequilibrio delle
condizioni che sfavoriscono la situazione italiana
rispetto al contesto europeo.In particolare, le parti
convengono di elaborare interventi congiunti ed
iniziative nei confronti del Governo e delle regioni
al fine di non pregiudicare le prospettive di
mantenimento o di potenziale sviluppo dell'occupazione
nel Mezzogiorno d'Italia e nelle attività stagionali,
con particolare riferimento alla disciplina degli
incentivi per l'occupazione e per la sua
stabilizzazione.
Le parti, inoltre - tenuto conto della specifica
caratteristica di intersettorialità del turismo e
della sua forte dipendenza dal contesto economico con
particolare riferimento alle problematiche
dell'ambiente, del trasporto, ed, in generale, delle
carenze infrastrutturali nel suo insieme - intendono
promuovere ad ogni livello iniziative idonee al fine
di realizzare un quadro di riferimento economico ed
istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo ed,
in particolare, per porre in essere condizioni
omogenee rispetto agli altri settori.
In tale contesto le parti valutano indifferibile
l'adozione di strumenti e l'impegno di risorse che
consentano una organica politica di promozione del
sistema Paese adeguata rispetto al contributo offerto
dal turismo alla formazione della ricchezza nazionale.
Le parti ribadiscono la centralità del lavoro nel
processo di realizzazione e di erogazione del servizio
turistico, ed in considerazione di tale interesse si
impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti
istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata
attenzione nei confronti degli strumenti formativi
destinati al settore, con particolare riferimento al
ruolo degli Enti bilaterali e delle fondazioni per la
formazione continua.
Inoltre, le parti ritengono necessaria l'attivazione
di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra
Governo e parti sociali con particolare riferimento
allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e
alla formazione professionale; le parti, infine,
opereranno affinché simili sedi istituzionali possano
essere attivate anche al livello regionale.
In questo quadro, le parti, considerata la competenza
assegnata alle regioni ed alle province in materia di
formazione professionale e di turismo, si impegnano a
sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti
bilaterali, con gli Assessorati regionali alla
formazione professionale e al turismo al fine di
realizzare le opportune sinergie tra le rispettive
iniziative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal
Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire
la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra
le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un
provvedimento legislativo finalizzato alla
generalizzazione del presente sistema normativo
contrattuale, anche con riferimento al regime
contributivo stabilito per la contrattazione di
secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione
di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che
una delle parti stipulanti il presente contratto
dovesse concedere posteriormente alla stipula del
presente Contratto ad una qualsiasi altra
Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle
parti stipulanti il presente contratto.
Inscindibilità delle norme contrattuali
Il comma 2 dell'articolo 2 del CCNL Turismo 22 gennaio
1999 è sostituito dal seguente:
(2) Esso deve essere considerato un complesso unitario
ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel
suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per
i lavoratori delle aziende di cui al precedente
articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il
godimento di benefici normativi e contributivi, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 502 e dell'articolo 3 del decreto
legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20
maggio 1993, n. 151, e successive modifiche ed
integrazioni.Secondo livello di contrattazione
L'articolo 10 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
sostituito dal seguente:
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Articolo …(1) La contrattazione integrativa si svolge
a livello aziendale o territoriale.
(2) I relativi accordi hanno durata pari a quattro
anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti
integrativi territoriali che abbiano già disciplinato
la materia, il negoziato di secondo livello si
svolge:a) a livello aziendale per le aziende che
occupano più di quindici dipendenti;b) a livello
territoriale per le aziende che occupano sino a
quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che
occupino più di quindici dipendenti laddove nelle
stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per
le agenzie di viaggio il livello territoriale cui
operare riferimento è quello regionale; c) a livello
provinciale per le imprese della ristorazione
collettiva, salvo quanto appresso specificato in
materia di contrattazione a livello di unità
produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà
essere operato nelle imprese in cui sussista la
contrattazione integrativa aziendale o in quelle che
ricevano la piattaforma per il contratto integrativo
aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti.
A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti
alle parti stipulanti il presente Contratto potranno
assumere iniziative congiunte volte a prevenire
l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa
saranno garantite condizioni di assoluta normalità
sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad
agitazioni, per un periodo di due mesi dalla
presentazione della piattaforma rivendicativa e
comunque fino a due mesi successivi alla scadenza
dell'accordo precedente.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati
dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei
lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti
il presente Contratto ai relativi livelli di
competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa
territoriale si svolge per singoli comparti. I
contratti integrativi territoriali sono negoziati
dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il
presente contratto. Le singole organizzazioni
nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai
relativi negoziati.
Dopo l'articolo 11 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
inserito il seguente:
INDICATORI
Articolo …(1) Fermo restando quanto previsto dal
protocollo del 23 luglio 1993, per l'acquisizione
delle informazioni necessarie per la misurazione dei
risultati previsti ai fini della contrattazione
territoriale, le parti opereranno prioritariamente
riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In
subordine, le parti stipulanti gli accordi
territoriali potranno affidare alla rete degli enti
bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le
suddette informazioni, fermo restando che i risultati
di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in
forma aggregata e comunque tale da garantire il
rispetto della riservatezza dei dati aziendali e
personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della
determinazione del premio di risultato nell'ambito
della contrattazione territoriale, potranno essere
assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei
seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche
combinati tra loro:aziende alberghiere- capacità
ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o
territoriali per il turismo)- presenze turistiche
(ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per
il turismo)- dipendenti (INPS, ISTAT)- giornate
lavorate (INPS)complessi turistico ricettivi dell'aria
aperta- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici
regionali e/o territoriali per il turismo)- presenze
turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o
territoriali per il turismo)- dipendenti (INPS,
ISTAT)- giornate lavorate (INPS)pubblici esercizi e
stabilimenti balneari- produttività nazionale P.E.
(ISTAT) o territoriale- Pil pro capite provinciale (Unioncamere)-
consumi energia elettrica per uso non domestico
(Distributori)- flussi turistici (Enti pubblici
regionali e/o territoriali per il turismo)- dipendenti
(INPS, ISTAT)ristorazione collettiva- fatturato- ore
lavorate- dipendentiimprese viaggi e turismo-
composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione
(ISTAT)- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)-
vendita biglietteria ferroviaria- dipendenti (INPS,
ISTAT)(3) Le parti si danno atto che l'elencazione di
cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e
non esaustivo.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti concordano di apportare le seguenti
modificazioni/integrazioni alla classificazione del
personale:
LIVELLO TERZO
Responsabile del servizio ristorazione commerciale a
catena (caratterizzata da pluralità di locali con
identità di logo e standardizzazione di prodotto e di
processi operativi) intendendosi per tale colui che in
subordine alla direzione del punto vendita,
direttamente interessato alla fase lavorativa, opera
secondo istruzioni specifiche, in condizioni di
autonomia operativa e di coordinamento tecnico
funzionale di altri lavoratori.
(Pubblici esercizi)
LIVELLO QUARTO
Barman-barwoman
(Alberghi)
LIVELLO QUINTO
Operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore
che presta la propria attività in aziende nelle quali
la natura e la struttura del servizio di ristorazione,
per la semplicità dei modelli organizzativi adottati,
ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha
caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle
figure professionali previste ai livelli superiori, in
quanto, sulla base delle specifiche fornite e di
limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura
di impasti già predisposti, alla somministrazione,
alle operazioni di cassa e riassetto della postazione
di lavoro e delle relative attrezzature.
(Pubblici esercizi e Alberghi)
Addetto alla sicurezza (discoteche, locali da ballo,
ecc), intendendosi per tale chi, all'interno di locali
notturni, sale da ballo e attività similari, sulla
base di precise istruzioni, assicura l'ordinato
afflusso e deflusso della clientela ed opera per la
tutela dei beni dell'azienda.
Enti bilaterali
Dopo l'articolo 18 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
inserita la seguente:
DICHIARAZIONE A VERBALE
E' istituita una commissione paritetica incaricata di
esaminare le problematiche concernenti la bilateralità
e di proporre alle parti le relative soluzioni entro
il 31 dicembre 2003.
In tale ambito, sarà elaborata una proposta di nuovo
statuto tipo degli enti bilaterali del turismo e di
regolamento per il funzionamento del sostegno al
reddito.
FINANZIAMENTO
I commi 3 e 4 dell'articolo 20 del CCNL Turismo 22
gennaio 1999 sono abrogati, con decorrenza dal 1°
gennaio 2004.Il comma 7 dell'articolo 20 del CCNL
Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
(7) Sulle somme riscosse per il tramite della
convenzione in essere tra l'INPS e le organizzazioni
nazionali stipulanti il presente CCNL, la quota di
competenza dell'EBNT è ridotta al dieci per cento, con
decorrenza dal 1° gennaio 2004.
Il comma 9 dell'articolo 20 del CCNL Turismo 22
gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
(9) I contributi dovuti al sistema degli enti
bilaterali del turismo sono riscossi per il tramite
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai
sensi della convenzione stipulata tra l'INPS e le
parti stipulanti il presente CCNL il 1° luglio 2002 e
dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002.
Lavoro a tempo parziale
Dopo il comma 5 dell'articolo 65 del CCNL Turismo 22
gennaio 1999 è inserito il seguente:
(6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato
anche in attività con sistemi di lavorazione a turno,
con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa
normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
Il comma 2 dell'articolo 67 del CCNL Turismo 22
gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero
massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in
ragione di anno. In assenza di determinazione
effettuata in sede territoriale o aziendale, in
presenza di specifiche esigenze organizzative, è
comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare
sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo
comprovati impedimenti.
Lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo, lavoro
extra
Gli articoli 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del
CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono sostituiti dai
seguenti:Articolo …(1) Nella lettera di assunzione
sono specificate le ragioni a fronte delle quali è
apposto il termine al contratto di lavoro.Articolo
…(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria
autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di
legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato le esigenze che
abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:-
temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi
non ordinari o non programmabili di clientela cui non
sia possibile far fronte con il normale organico;-
impiego di professionalità diverse rispetto a quelle
normalmente occupate;- adeguamento del sistema
informativo aziendale, inserimento o implementazione
di nuove procedure, di sistemi di contabilità,
controllo di gestione, controllo di qualità;- supporto
tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul
lavoro;- lavorazioni connesse a vincolanti termini di
esecuzione.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o
aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di
esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
(2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a
tempo determinato nelle ipotesi di cui al presente
articolo sarà contenuto in ciascuna unità produttiva
entro i limiti di seguito indicati, che possono essere
ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale
e/o territoriale:
base di computo n. lavoratori
0 - 4 45 - 9 610 - 25 726 - 35 936 - 50 12oltre 50 20%
Tali limiti si applicano anche ai contratti a tempo
determinato di cui all'articolo …. (intensificazioni
dell'attività lavorativa in determinati periodi
dell'anno) nel caso previsto al comma 3 dello stesso
articolo.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori
occupati all'atto dell'attivazione dei singoli
rapporti di cui al presente articolo.
Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a
tempo indeterminato e i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro.
Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti
previsti dal presente articolo non si applicano alle
aziende di stagione.
Articolo …(1) I contratti a tempo determinato
instaurati dalle aziende in relazione alla fase di
avvio di nuove attività saranno di durata limitata al
periodo di tempo necessario per la messa a regime
dell'organizzazione aziendale e comunque non oltre i
dodici mesi, che possono essere elevati sino a
ventiquattro dalla contrattazione integrativa,
territoriale e/o aziendale.
Articolo …(1) Le parti convengono, nell'ambito della
propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi
di legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il
relativo affiancamento di lavoratori, quali:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi
compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative,
congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di
preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra
attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia
temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo
parziale.
(2) L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo
pari alla metà della durata della sostituzione.
(3) La contrattazione integrativa, territoriale e/o
aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di
sostituzione e/o affiancamento.
Articolo …(1) Si considerano aziende di stagione
quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più
periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia.
(2) Le parti convengono, nell'ambito della propria
autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di
legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato per ragioni di
stagionalità le attività già previste nell'elenco
allegato al decreto del presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del
presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
(3) Per i lavoratori dipendenti da aziende di
stagione, il limite di cui all'articolo 102 del CCNL
Turismo 22 gennaio 1999, è fissato in tre ore
giornaliere.
DICHIARAZIONE A VERBALE
(1) Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL
sono state individuate soluzioni negoziali che tengono
conto delle particolari esigenze delle aziende di
stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore
specializzazione dei relativi strumenti ed istituti
contrattuali attraverso l'istituzione di una
Commissione paritetica per la stagionalità.
(2) Le Parti, inoltre, condividendo l'analisi delle
caratteristiche strutturali dell'impiego nelle aziende
di stagione, concordano di elaborare soluzioni
condivise sulle principali problematiche del lavoro
stagionale in materia fiscale, previdenziale, da
sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
Articolo …(1) Le parti convengono, nell'ambito della
propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi
di legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato le intensificazioni
dell'attività lavorativa in determinati periodi
dell'anno, quali:- periodi connessi a festività,
religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o
commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica
dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
(2) Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi
dell'articolo …., sarà conferita una specifica
evidenza ai contratti di cui al presente articolo.
(3) In assenza di tali informazioni, si applicheranno
ai suddetti contratti i limiti quantitativi previsti
dall'articolo ….
Articolo …(1) Le parti convengono, nell'ambito della
propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi
di legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a
cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità
naturali.
Articolo …(1) In coerenza con lo spirito del presente
accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli
enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai
contratti a tempo determinato comunica
quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA
/ RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni
territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti
il presente accordo il numero e le ragioni dei
contratti a tempo determinato stipulati nel
quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il
tramite della associazione dei datori di lavoro cui
l'impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri
burocratici posti a carico delle aziende, con
particolare riferimento alle caratteristiche delle
piccole e medie imprese, l'ente bilaterale
territoriale potrà attivare un servizio di
domiciliazione presso la propria sede delle
comunicazioni di cui al presente articolo,
predisponendo a tal fine idonea modulistica.
(4) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di
cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli
organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi
degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio,
da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione
della contrattazione collettiva vigente ed
all'assolvimento degli obblighi in materia di
contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Articolo …(1) I lavoratori che abbiano prestato
attività lavorativa con contratto a tempo determinato
nelle ipotesi di cui agli articoli … (stagionalità) e
…. (intensificazioni dell'attività lavorativa in
determinati periodi dell'anno) hanno diritto di
precedenza nella riassunzione presso la stessa unità
produttiva e con la medesima qualifica.
(2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione
che manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da
recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto stesso. La eventuale rinuncia da parte
del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in
tempo utile per consentire all'azienda di provvedere
alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i
trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione,
salvo comprovato impedimento.
(3) Il diritto di precedenza non si applica ai
lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di
vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati
dalla stessa azienda per giusta causa. La
contrattazione integrativa può individuare ulteriori
casi di non applicazione.
Articolo …(1) Le informazioni da rendere ai lavoratori
a tempo determinato circa i posti vacanti che si
rendessero disponibili possono essere fornite anche
sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato
dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente
bilaterale territoriale competente.
(2) In relazione a quanto sopra, le imprese
considereranno prioritariamente eventuali richieste
presentate dai lavoratori a tempo determinato in
forza.
Articolo …(1) Le parti concordano di affidare alla
rete degli enti bilaterali del turismo il compito di
sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei
lavoratori a tempo determinato ad opportunità di
formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione,
promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità
occupazionale.
Articolo …(1) Come già previsto dal terzo comma
dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 e
successive modifiche ed integrazioni, è consentita
l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi:
- banquetting;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire
con il normale organico, quali meeting, convegni,
fiere, congressi, manifestazioni, presenze
straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché
eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e
alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri
luoghi similari;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione
integrativa, territoriale e/o aziendale.
(2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra
saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza
quadrimestrale, in adempimento delle normative che
regolano la riservatezza dei dati personali e la
tutela della privacy.
(3) Le prestazioni del personale extra dovranno
risultare da un separato libro paga e matricola -
anche meccanografico - come previsto dal testo unico
20 giugno 1965, n. 1124.
(4) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà
essere data comunque precedenza ai lavoratori non
occupati.
Articolo …(1) Il ricorso al contratto di fornitura di
prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli
effetti del secondo comma, lettera a), dell'articolo 1
della legge n. 196 del 1997, è consentito, oltre che
nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione
integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi
di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a
flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile
far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a
flussi non programmabili di clientela cui non sia
possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per
ferie, o per aspettative diverse da quelle già
previste dall'articolo 1, lettera b) della legge n.
230 del 1962;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non
sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due
mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla
mansione.
(2) In ciascuna unità produttiva, il numero dei
lavoratori impiegati con contratto di fornitura di
prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lettere
a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro
l'otto per cento dei lavoratori dipendenti, con un
minimo di tre prestatori di lavoro temporaneo.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori
occupati all'atto dell'attivazione dei singoli
rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in
tale insieme i lavoratori assunti a tempo
indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro. Per le aziende di stagione,
attesa la loro particolarità, sono compresi anche i
lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di
unità si computano per intero.
(4) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di
durata superiore ad un mese è subordinata alla
preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori
con la stessa qualifica che abbiano manifestato la
volontà di esercitare il diritto di precedenza ai
sensi del presente contratto.
Articolo …(1) In coerenza con lo spirito del presente
accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli
enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra
alla fornitura di lavoro temporaneo comunica alle
rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in
mancanza, alle organizzazioni territoriali delle
organizzazioni sindacali stipulanti il presente
accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro
temporaneo prima della stipula del contratto di
fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessità di stipulare il contratto, l'impresa
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque
giorni successivi;
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il
tramite della associazione dei datori di lavoro cui
l'impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri
burocratici posti a carico delle aziende, con
particolare riferimento alle caratteristiche delle
piccole e medie imprese, l'ente bilaterale
territoriale potrà attivare un servizio di
domiciliazione presso la propria sede delle
comunicazioni di cui al presente articolo,
predisponendo a tal fine idonea modulistica.
Articolo …(1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore
Turismo potrà progettare iniziative mirate al
soddisfacimento delle esigenze di formazione dei
lavoratori temporanei e richiedere i relativi
finanziamenti.
ORARIO DI LAVORO
Nel capo IV del titolo V del CCNL Turismo 22 gennaio
1999, sono inseriti i seguenti articoli:
Articolo …(1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è
stabilito in sei mesi.
(2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o
aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici
mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all'organizzazione del lavoro.
Articolo …(1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1
dell'articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in
caso di attività di lavoro a turni settimanali o
plurisettimanali, qualora il lavoratore cambi squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una
squadra e l'inizio di quello della squadra successiva,
del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà
essere goduto in forma frazionata, fermo restando che
i due turni di lavoro non potranno essere consecutivi.
Dichiarazione a verbale
La dichiarazione a verbale che segue l'articolo 96 del
CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è sostituita dalla
seguente:Le parti convengono di incontrarsi entro il
mese di marzo 2004 al fine di verificare il rapporto
tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in
materia di orario di lavoro e le relative normative
previste dal presente contratto.
Assistenza sanitaria integrativa
Dopo l'articolo 142 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999,
è inserito il seguente:
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo …(1) Le parti istituiranno, con criteri di
rappresentanza paritetica, un fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i lavoratori del settore
turismo, che risponda ai requisiti previsti
all'articolo 12, comma 3, lettera f), legge 30 aprile
1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Le parti convengono di istituire una Commissione
bilaterale per definire, entro il termine del 31
ottobre 2003, lo statuto ed il regolamento del fondo
stesso.
(3) A decorrere dal 1° luglio 2004, sono iscritti al
fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore
turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a
tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali
continuerà a trovare applicazione la specifica
normativa di cui all'articolo … del presente
contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo
una quota di iscrizione pari a diciotto euro per
ciascun iscritto, di cui quindici euro a carico del
datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore.
(4) A decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al
fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore
turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a
tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali
continuerà a trovare applicazione la specifica
normativa di cui all'articolo … del presente
contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo
una quota di iscrizione pari a dieci euro per ciascun
iscritto, di cui otto euro a carico del datore di
lavoro e due euro a carico del lavoratore.
(5) Per il finanziamento del fondo è dovuto un
contributo pari a:- per il personale assunto a tempo
pieno, dieci euro mensili per ciascun iscritto, di cui
sette euro a carico del datore di lavoro e tre euro a
carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, sette
euro mensili per ciascun iscritto, di cui cinque euro
a carico del datore di lavoro e due euro a carico del
lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
(6) Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di
una quota di assistenza contrattuale di competenza
delle rispettive organizzazioni imprenditoriali
nazionali stipulanti il presente contratto, pari al
venti per mille del contributo a carico delle imprese,
il quale verrà contabilizzato in una voce specifica.
(7) I contributi sono versati al fondo con la
periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
(8) E' consentita l'iscrizione di lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo determinato
di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione
che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per
iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio
carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno
non lavorati ed autorizzando la trattenuta del
relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
L'ammontare dei contributi e della quota di iscrizione
è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e
5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a
tempo parziale.
(9) Il regolamento del fondo può consentire
l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del
settore e la prosecuzione volontaria da parte di
coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei
requisiti richiesti per l'iscrizione. Formazione
continua
Dopo l'articolo 142 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999,
è inserito il seguente:
FORMAZIONE CONTINUA
Articolo …(1) Le parti convengono che, ai fini della
realizzazione dei programmi di formazione continua, le
imprese faranno riferimento al fondo
interprofessionale per la formazione continua dei
lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te).
(2) Le parti congiuntamente concordano sulla
opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga
della rete degli enti bilaterali del settore turismo e
dei relativi centri di servizio quale strumento di
assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei
fabbisogni formativi.
RETRIBUZIONE
Il comma 1 dell'articolo 134 del CCNL Turismo 22
gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla
classificazione del personale corrisponde un valore di
paga base nazionale conglobata mensile che si
raggiunge entro il 1° luglio 2005 con le gradualità e
le decorrenze sottoindicate:
|
Inquadramento |
luglio 2003 |
dicembre 2003 |
settembre 2004 |
luglio 2005 |
|
Quadro a
|
1074.58 |
1117.33 |
1160.08 |
1185.73 |
|
Quadro b
|
959.89 |
999.39 |
1038.89 |
1062.59 |
|
1° livello
|
858.00 |
895.00 |
932.00 |
954.20 |
|
2° livello
|
743.32 |
777.07 |
810.82 |
831.07 |
|
3° livello
|
674.35 |
706.10 |
737.85 |
756.90 |
|
4° livello
|
609.65 |
639.65 |
669.65 |
687.65 |
|
5° livello
|
541.47 |
569.72 |
597.97 |
614.92 |
|
6s° livello
|
502.72 |
529.72 |
556.72 |
572.92 |
|
6° livello
|
488.00 |
514.75 |
541.50 |
557.55 |
|
7° livello
|
426.78 |
451.78 |
476.78 |
491.78 |
(2) Per le imprese di viaggi
e turismo, le parti, in considerazione dell'evoluzione
della dinamica del mercato, degli attuali e futuri
scenari nei rapporti intercorrenti con vettori ed
altri fornitori di servizi, che hanno determinato nel
triennio precedente, così come si prevede avvenga
anche in futuro, significative riduzioni dei livelli
di remunerazione nei confronti della rete
distributiva, si danno atto e convengono che tali
peculiari situazioni rendono indispensabile prevedere
un differimento, rispetto alla tempistica generale,
degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
Pertanto, i nuovi valori di paga base nazionale
conglobata mensile sono raggiunti con la seguente
gradualità:
|
Inquadramento |
luglio 2003 |
dicembre 2003 |
dicembre 2004 |
settembre 2005 |
|
Quadro a
|
1046.08 |
1117.33 |
1145.83 |
1185.73 |
|
Quadro b
|
933.55 |
999.39 |
1025.72 |
1062.59 |
|
1° livello
|
833.34 |
895.00 |
919.67 |
954.20 |
|
2° livello
|
720.82 |
777.07 |
799.57 |
831.07 |
|
3° livello
|
653.19 |
706.10 |
727.27 |
756.90 |
|
4° livello
|
589.65 |
639.65 |
659.65 |
687.65 |
|
5° livello
|
522.63 |
569.72 |
588.55 |
614.92 |
|
6s° livello
|
484.72 |
529.72 |
547.72 |
572.92 |
|
6° livello
|
470.16 |
514.75 |
532.58 |
557.55 |
|
7° livello
|
410.12 |
451.78 |
468.45 |
491.78 |
Dopo l'articolo 135 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
inserito il seguente:
RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI EXTRA E DI SURROGA
Articolo …(1) La definizione della retribuzione del
personale extra e di surroga è demandata alla
contrattazione integrativa territoriale da un minimo
ad un massimo per ogni servizio a seconda della
durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e
delle condizioni locali.
(2) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà
detratto dal tronco della percentuale e distribuito
tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la
parte spettante al personale di rinforzo dovesse
risultare inferiore al compenso fisso, la differenza
sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse
superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il
personale stabile e quello di surroga.
(3) In mancanza della disciplina di cui al comma 1,
fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore,
il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad
un servizio minimo di quattro ore è fissato nella
seguente misura:
|
Inquadramento
|
luglio 2003
|
dicembre 2003
|
settembre 2004
|
luglio 2005
|
|
4° livello
|
10.39 |
10.66 |
10.94 |
11.10 |
|
5° livello
|
9.90 |
10.16 |
10.43 |
10.58 |
|
6s° livello
|
9.47 |
9.72 |
9.97 |
10.12 |
|
6° livello
|
9.35 |
9.60 |
9.85 |
10.00 |
|
7° livello
|
8.76 |
8.99 |
9.22 |
9.36 |
Il
compenso orario qui definito è comprensivo degli
effetti derivanti da tutti gli istituti economici
diretti ed indiretti, determinati per contratto
nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi
i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità,
nonché di trattamento di fine rapporto.
(4) Il personale extra assunto negli stabilimenti
balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o
sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata
del 20 per cento.
Dopo l'articolo 135 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
inserito il seguente:
NORMA TRANSITORIA
Articolo ...(1) La retribuzione dei lavoratori
minorenni è determinata con riferimento alla normale
retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori
maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le
seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94%
dal 1° gennaio 2004 96%
dal 1° gennaio 2005 98%
dal 1° gennaio 2006 100%
Indennità di vacanza contrattuale
L'articolo 177 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
sostituito dal seguente:
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - NORMA TRANSITORIA
Articolo …(1) In applicazione del Protocollo 23 luglio
1993, le Parti confermano che gli importi mensili
dell'indennità di vacanza contrattuale erogati ai
lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo
nel periodo aprile 2002 - giugno 2003 sono i seguenti.
|
|
da aprile 2002
|
da luglio 2002
|
|
Quadro A
|
7.96 |
13.26 |
|
Quadro B
|
7.37 |
12.28 |
|
1° livello
|
6.86 |
11.44 |
|
2° livello
|
6.27 |
10.45 |
|
3° livello
|
5.92 |
9.86 |
|
4° livello
|
5.58 |
9.30 |
|
5° livello
|
5.23 |
8.72 |
|
6s° livello
|
5.04 |
8.39 |
|
6° livello
|
4.96 |
8.27 |
|
7° livello
|
4.65 |
7.75 |
(2) Con lo stesso metodo sono
stati determinati gli importi dell'indennità di
vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti, ai
lavoratori minori ed ai lavoratori dipendenti delle
aziende definite minori dalle parti speciali del CCNL.
(3) Resta inteso che, a decorrere dal mese di luglio
2003, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di
essere erogata.
UNA TANTUM
Dopo l'articolo 134 del CCNl Turismo 22 gennaio 1999 è
inserito il seguente:
Articolo …(1) In relazione al periodo 1 gennaio 2002 -
30 giugno 2003 (carenza contrattuale), a tutto il
personale in forza alla data di stipula del presente
contratto - compresi i giovani assunti con contratto
di formazione e lavoro - che abbia prestato servizio
continuato per tutto il suddetto periodo, verrà
erogato un importo una tantum secondo i seguenti
importi:
|
Livelli
|
agosto 2003
|
gennaio 2004
|
|
Quadri A - B
|
190.00 |
210.00 |
|
Livelli 1- 2- 3
|
160.00 |
180.00 |
|
Livelli 4- 5
|
140.00 |
160.00 |
|
Livelli 6S- 6- 7
|
110.00 |
130.00 |
(2) Per i dipendenti delle
imprese di viaggio e turismo, le erogazioni di cui
sopra avverranno nei mesi di settembre 2003 e marzo
2004.
(3) Per gli apprendisti e per il personale retribuito
con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'una
tantum è determinato in euro 200, di cui 94 da
erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2003 e
106 da erogarsi con il foglio paga del mese di gennaio
2004.
(4) Per il personale in servizio con rapporto di
lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con
criteri di proporzionalità.
(5) Per i casi di anzianità minore gli importi di cui
sopra verranno erogati pro quota in ragione di
diciottesimi.
(6) Analogamente si procederà per i casi in cui non
sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a
norma di legge e di contratto.
(7) L'una tantum non verrà erogata al personale
assunto con contratto a termine.
(8) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili
agli effetti del computo di alcun istituto
contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
(9) Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione
collettiva.
CHIARIMENTO A VERBALE
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal
sesto comma del presente articolo, le parti si danno
atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato
per assenze complessivamente non superiori, nel
periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
Infortunio
Dopo l'articolo 149 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999,
è inserito il seguente:
ANTICIPAZIONE INDENNITA' INAIL
Articolo …(1) In caso di infortunio sul lavoro o
malattia professionale, alle normali scadenze dei
periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al
lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di
anticipazione, l'indennità per inabilità temporanea
assoluta e ne chiederà il rimborso all'Istituto
assicuratore.
(2) Per il recupero della somma erogata, all'atto
della denuncia di infortunio l'azienda dichiarerà di
avvalersi delle disposizioni dell'articolo 70 del
decreto presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124. Qualora l'INAIL non riconosca il diritto
all'indennità o, comunque, non ne rimborsi l'importo
al datore di lavoro, l'anticipazione sarà detratta
dalla retribuzione, ratealmente.
(3) Le Parti si danno atto che la pratica attuazione
di quanto previsto dal presente articolo è soggetta
all'autorizzazione dell'INAIL. Al fine di agevolare le
relative procedure, le Parti notificheranno
all'istituto il contenuto del presente articolo.
MATERNITA'
Dopo l'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999,
è aggiunto il seguente:
Articolo …(1) Durante l'astensione obbligatoria, la
lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi,
ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS,
da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio
carico, in modo da raggiungere complessivamente la
misura del cento per cento della retribuzione
giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto.
(2) Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano ai periodi di astensione obbligatoria che
abbiano inizio dopo il 1° agosto 2003.
VITTO E ALLOGGIO
Al paragrafo E/1 dell'allegato E al CCNL Turismo 22
gennaio 1999 è aggiunta la seguente lettera:
d 4) a decorrere dal 1° agosto 2003 il prezzo di cui
sopra è determinato come segue:
un pranzo € 0,50
una prima colazione € 0,10
un pernottamento € 0,60
All'allegato E, alla nota a verbale che segue il
paragrafo E/1 è aggiunto il seguente periodo
:A decorrere dal 1° agosto 2003 eventuali valori del
vitto e dell'alloggio provincialmente in atto
superiori a quelli di cui al punto d 4) della presente
convenzione verranno adeguati nella misura massima di
€ 0,09 per un pranzo, di € 0,01 per una prima
colazione e di € 0,12 per un pernottamento.
All'allegato E, alla nota a verbale che segue il
paragrafo E/2 è aggiunto il seguente periodo:
A decorrere dal 1° agosto 2003, il prezzo del vitto in
atto nelle varie province è aumentato di € 0,09 a
pasto.
Parte speciale aziende alberghiere
SFERA DI APPLICAZIONE
Alla sfera di applicazione sono aggiunti: i centri
benessere integrati in aziende alberghiere; i collegi,
convitti e residenze universitarie.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno
in apposita commissione paritetica allo scopo di
verificare l'inquadramento dei sommelier. La
commissione, comunque, concluderà i propri lavori
entro e non oltre il 31 marzo 2004. Dopo l'articolo
214 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono aggiunti i
seguenti
NORME PER GLI OSTELLI
Articolo …(1) Non si applicano ai dipendenti degli
ostelli le riduzioni retributive previste per le
aziende minori ai sensi dell'articolo 134, comma 2 e
dell'articolo 205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999.
NORME PER LE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
Articolo …(1) Ai fini dell'applicazione delle
riduzioni retributive previste per le aziende minori
ai sensi dell'articolo 134, comma 2 e dell'articolo
205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999, le residenze
turistico alberghiere sono inquadrate a norma della
legislazione regionale applicabile.
NORME PER I CENTRI BENESSERE
Articolo …Le parti concordano di istituire una
Commissione paritetica per l'esame delle problematiche
concernenti i Centri benessere, al fine di favorire
l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo
delle attività di beauty farm, fitness, wellness,
health through water e similari in seno alle aziende
alberghiere.
NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI
Dopo l'articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
inserito il seguente:
FORMAZIONE
Articolo …(1) Le parti assegnano alla formazione
professionale una funzione strategica orientata a
favorire una maggiore e migliore qualificazione
tecnico professionale dei lavoratori e, per tal via,
il raggiungimento degli obiettivi aziendali di
efficienza e di qualità del servizio offerto alla
clientela.
(2) Per sviluppare tale funzione, le organizzazioni
stipulanti promuoveranno l'organizzazione di
iniziative tese a valorizzare le risorse umane
mediante l'addestramento individuale e/o la
partecipazione ai corsi di formazione (lingue; nuove
tecnologie; informatica; sicurezza sul lavoro; ecc.)
anche avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli
enti bilaterali del turismo.
Dopo l'articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999,
è inserita la seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano ad attivare una sede di
confronto per l'esame delle materie che influenzano le
condizioni di sviluppo del settore. Da tale confronto
potrà scaturire l'adozione di orientamenti condivisi
da sottoporre all'esame delle istituzioni, nonché la
proposta di attivare tavoli di concertazione, ai vari
livelli.La classificazione del personale dei porti e
degli approdi turistici è modificata come segue:
QUADRO A- Direttore del porto
QUADRO B- Vice Direttore del porto;
LIVELLO PRIMO- Responsabile tecnico o amministrativo
del porto; Nostromo (qualora al Nostromo siano
attribuite anche le mansioni di responsabile tecnico
dei sistemi di sorveglianza e le mansioni di
responsabile tecnico dei mezzi nautici e incarichi di
progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al
livello superiore)- Altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SECONDO- Capo ufficio tecnico o
amministrativo;- Responsabile tecnico dei sistemi di
sorveglianza;- Responsabile tecnico dei mezzi
nautici;- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO- Impiegato di concetto;
sommozzatore-ormeggiatore (qualora le mansioni di
sommozzatore siano svolte con carattere di
saltuarietà, lo stesso sarà inquadrato al quarto
livello); operaio specializzato provetto;- Addetto
alla torre di controllo;- Altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO QUARTO- Ormeggiatore con cumulo di mansioni
(qualora all'ormeggiatore vengano attribuite con
carattere di continuità anche le mansioni di addetto
alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al
terzo livello); operaio specializzato con cumulo di
mansioni; impiegato d'ordine;- Altre qualifiche di
valore equivalente non espressamente comprese nella
suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO- Operaio qualificato addetto ai servizi
portuali, ivi compresi quelli di ausilio all'ormeggio
in banchina;- Giardiniere;- Altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER- Operaio comune addetto ai servizi
portuali;- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO- Operatore unico dei servizi di
pulizia;- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO- Inserviente generico;- Altre
qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella suddetta elencazione.Parte speciale
aziende pubblici esercizi
SFERA DI APPLICAZIONEAlla sfera di applicazione sono
aggiunti i parchi a tema.All'articolo 274 del CCNL
Turismo 22 gennaio 1999, sono aggiunti i seguenti
commi:
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo … (2) Le parti entro il 30 settembre 2003 si
incontreranno in apposita commissione paritetica allo
scopo di verificare il corretto inquadramento delle
seguenti qualifiche:- dietista;- operatore
pluriservizio;- addetto di cucina di ristorazione a
catena;
(3) Per quanto riguarda le ultime due qualifiche, le
parti verificheranno se analoghe qualifiche degli
altri comparti del settore turismo siano rapportabili
o meno alle funzioni espletate.
(4) La commissione, comunque, concluderà i propri
lavori entro e non oltre il 31 marzo 2004.
Dopo l'articolo … del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
inserito il seguente capo:
SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE
Articolo …(1) Considerato che il mercato della
ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande
si svolge anche attraverso attività discendenti da
concessioni pubbliche o private tramite la
partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono
essere composti e regolamentati, dai soggetti
competenti, sulla base di una serie di procedure
finalizzate a garantire condizioni di trasparenza,
un'adeguata qualità del servizio, il rispetto degli
obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione
integrativa aziendale / territoriale stipulata dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, nonché a favorire la puntuale
osservanza delle regole in materia di lavoro, con
riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto
dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed
agli oneri previdenziali conseguenti, le parti,
nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato
delle concessioni nel quale possano affermarsi
soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente
alle richieste, sia in termini di qualità che di
capacità professionali e di rispetto delle norme
contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori
interessati, convengono di estendere l'area di
applicazione degli articoli da 326 a 334 alle ipotesi
di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi
rapporti di concessione.
L'articolo 339 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
sostituito dal seguente:
INDENNITA' SPECIALE
Articolo …(1) Ai soli dipendenti della ristorazione
collettiva in servizio alla data del 1° gennaio 2004
che abbiano prestato servizio continuato nel periodo
dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, verrà
corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dal 1°
gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005 una "indennità
speciale" pari ai seguenti importi mensili lordi, ai
vari livelli
|
Quadri A-B |
€ 17.00
|
|
Livelli 1-2-3 |
€ 14.00
|
|
Livelli 4-5 |
€ 12.50
|
|
Livelli 6s-6-7 |
€ 10.00
|
(2) Ai fini di cui sopra si considera servizio
continuato, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2002 al
30 giugno 2003, anche il lavoro prestato presso le
precedenti gestioni nell'esclusivo caso di
riassunzione del personale in base alle norme di cui
al presente capo.
(3) Per i casi di anzianità minore, l'importo di cui
sopra verrà erogato in diciottesimi pro quota.
Analogamente di procederà per i casi in cui non sia
stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di
contratto.
(4) Per il personale in servizio a tempo parziale
l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
La suddetta indennità non competerà ai lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato. L'indennità
speciale, data la sua natura temporanea, non sarà
utile agli effetti del computo di alcun istituto
contrattuale e di legge ivi compreso il trattamento di
fine rapporto. L'erogazione dell'indennità speciale è
a carico delle gestioni in atto alla data del 1°
gennaio 2004.
(5) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non
conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata
assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno
nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore
interessato verrà corrisposta la parte residua; nel
caso di cambio di gestione la parte residua verrà
corrisposta dall'azienda subentrante.
CHIARIMENTO A VERBALE
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal
terzo comma del presente articolo, le parti si danno
atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato
per assenze complessivamente non superiori, nel
periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
Dopo l'articolo 334 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
inserita la seguente:
DICHIARAZIONE A VERBALE
(1) Le parti confermano che per i centri di cottura
viene applicata la normativa dei cambi di gestione.
(2) In sede di confronto settoriale le parti
affronteranno la problematica relativa ai centri di
produzione pasti.
Parte speciale imprese di viaggi e turismo
Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 407 del CCNL
Turismo 22 gennaio 1999, si definiscono agenzie minori
le imprese di viaggi e turismo che svolgono
prevalentemente attività di organizzazione e vendita
diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie
di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea)
soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.Decorrenza
e durata
L'articolo 175 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
sostituito dal seguente:
DECORRENZA E DURATA
Articolo …(1) Le parti, nel riconfermare la propria
adesione allo spirito del protocollo interconfederale
del 23 luglio 1993 ed a quanto dallo stesso stabilito
in tema di assetti contrattuali, tenuto conto della
particolare situazione nazionale ed internazionale,
convengono di adottare in via eccezionale una
disposizione speciale in ordine alla durata del
presente CCNL.
(2) Pertanto, il presente contratto, fatte salve le
specifiche decorrenze espressamente previste per i
singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2002 e sarà
valido sino al 31 dicembre 2005, sia per la parte
normativa che per la parte retributiva.
(3) Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne
sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti
a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima
della scadenza.
(4) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi
effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla
data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
PIATTAFORMA DELLE RICHIESTE SINDACALI PER IL RINNOVO
DEL CCNL